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      Dicembre 23, 2020

      Diffamazione via Facebook

      Dicembre 23, 2020
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      Condannato a € 15.000,00 di risarcimento per avere diffamato un Agente di Polizia Locale su Facebook

      Il Tribunale di Vicenza con sentenza pronunciata il 15 ottobre 2020 n. 1673, ha condannato una persona (che chiameremo Y) per avere diffamato un Agente della Polizia Locale mediante la pubblicazione di un post sulla sua pagina Facebook.

      Tutto parte da una contravvenzione comminata alla moglie di Y per avere utilizzato un telefono cellulare mentre si trovava alla guida.

      Il marito, adirato da tale contravvenzione, pubblicava sulla sua pagina Facebook (peraltro pubblica) una fotografia del verbale, contestava la fondatezza della contravvenzione, accompagnando il tutto con espressioni offensive rivolte agli Agenti della Polizia Locale: “…vi auguro che i vostri figli muoiano delle peggiori malattie, …pezzenti, alcolizzati, tossici”.

      Uno dei due Agenti presentava querela contro Y, tanto che veniva avviato procedimento penale per diffamazione aggravata.

      Tale Agente nel frattempo avviava una separata causa civile volta ad ottenere il risarcimento dei danni per le offese subite, sostenendo che le espressioni usate da Y fossero offensive, denigratorie e minacciose, ledessero gravemente il suo decoro e la reputazione personale e professionale oltre che la dignità dei suoi familiari.

      Il Tribunale di Vicenza, in sede civile,  ha accolto tale domanda infatti:

      • sostanzialmente ha ritenuto che le espressioni usate non costituiscano una mera critica all’operato degli Agenti (che se rispettosa dei limiti della continenza avrebbero potuto essere legittime), ma trasmodavano in un attacco gratuito e oltre i limiti della correttezza, alla loro persona dell’Agente, peraltro senza possibilità di contradditorio;
      • con l’utilizzo della pagina Facebook di internet, la comunicazione era intenzionalmente diretta  ad un numero indeterminato di persone, o meglio al maggior numero possibile di persone, visto si trattava di una pagina “pubblica”,  ampliando e aggravando la capacità offensiva del messaggio;
      • la predisposizione del messaggio e il tono utilizzato era stata una scelta consapevole e voluta di Y che non lo ha rimosso neppure dopo l’avvio dell’azione giudiziaria;
      • la prova della pubblicazione si desumeva dalla certificazione della pagina web tramite perizia informatica, e la sua riferibilità ad Y era desumibile dal fatto che conteneva fotografie che riproducevano lui e la sua famiglia, vi era il suo nominativo nonchè il verbale di contravvenzione elevato alla moglie;
      • che solo Y poteva  accedere a tale pagina, protetta da apposita password, e quindi quanto su di essa postato, salva prova contraria, non poteva che essere stato fatto da lui.

      A quel punto al Tribunale  non è rimasto che quantificare il danno.

      Esclusa la sussistenza di un danno patrimoniale (visto che sul punto l’Agente non aveva fornito alcuna prova) restava il danno non patrimoniale, ossia le conseguenze negative che da tali pubbliche offese erano derivate alla sfera professionale, morale e relazionale dell’Agente.

      Il Tribunale ha ritenuto che, in assenza di una specifica prova circa l’entità di tale danno, il Giudice possa ricavarla da massime comuni di esperienza e  da presunzioni, e considerando il tenore delle offese, la potenziale diffusione, il fatto che potevano incidere anche sull’attività lavorativa dell’offeso, ha ritenuto quantificarle in via equitativa in € 15.000,00.

      Pertanto Y è stato condannato a risarcire tale danno all’Agente, oltre a rimborsagli le spese legali pari a quasi € 4.000,00.

      Vi è da credere che se anche l’altro Agente avesse avviato una tale azione giudiziaria, eguale risarcimento sarebbe stato riconosciuto anche a lui, senza dimenticare i riflessi di natura penale che tale azione ha comunque comportato a carico di Y.

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