Risorsa 2Risorsa 2Risorsa 1Risorsa 1
    • Home
    • Avv. Giuseppe Visconti
    • Servizi alla persona
    • Servizi alle aziende
    • Blog
    • Contatti
      Patente a punti
      Dicembre 23, 2020
      CHI RISPONDE DEI DANNI CAGIONATI DA ANIMALI SELVATICI ?
      Febbraio 25, 2021

      Videosorveglianza su aree private e condominiali

      Dicembre 23, 2020
      Categories
      • Uncategorized
      Tags

      Il 5 ottobre 2020 il Garante della Privacy, per la prima volta dalla riforma Europea sulla tutela dei dati personali, ha divulgato un documento contenente una serie di risposte alle domande più frequenti che ci si pone in tema di installazione di sistemi di videosorveglianza. 

      Innanzitutto è consentita l’installazione di impianti di videosorveglianza effettuate da privati finalizzati a monitorare la propria proprietà, a scopo di sicurezza.

      E’ tuttavia necessario che l’angolo visuale sia tale da riprendere solo la propria proprietà esclusiva, non potendo invece riprendere non solo aree di proprietà di terzi, ma neppure aree comuni (quali cortili, atri, scale, ecc) o aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio.

      Le telecamere installate presso la propria abitazione per scopi di controllo e/o sicurezza non rientrano  nel Regolamento (e quindi sono esclusi dagli obblighi in esso previsti).

      Naturalmente se però nella propria abitazione lavorano altre persone (persone di servizio, badanti, baby sitter, ecc.) queste debbono essere informate della presenza della videosorveglianza, e comunque non possono essere installare laddove ledano la dignità delle persone, quali ad esempio bagni o spogliatoi.

      Infine il proprietario è responsabile della custodia dei dati, dovendo adottare misure di sicurezza tali da impedire che tali immagini vengano diffuse o carpite illegittimamente.

      Se l’installazione avviene nei condomini occorre che sia preceduta da una delibera condominiale approvata secondo le maggioranze di cui all’art. 1136 c. 2° c.c., ossia con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno la metà dei millesimi dello stabile.

      La presenza dell’impianto dovrà essere segnalato con appositi cartelli e le immagini dovranno essere conservate per un periodo di tempo limitato, generalmente non superiore alle 72 ore, ma comunque mai superiore a 7 giorni.

      Responsabile sarà l’amministratore condominiale.

      Risorsa 1

      Studio legale con sede a Lecco che garantisce assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale,
      sia per servizi ad imprese che alla persona


      Contatti

      Tel. 0341 286800
      avvgiuseppevisconti@virgilio.it
      giuseppe.visconti@lecco.pecavvocati.it

      Dove siamo

      Via Previati, 25
      23900 Lecco

      Avvocato Giuseppe Visconti © 2020 • PIVA 02089280131 • Politica sulla privacy • Progetto grafico e realizzazione Studiofrog.it